NORMATIVA INERENTE LA PORTUALITA' IN ITALIA

ARTICOLO 10 - Testo unico 

Legenda:


10.1 Definizione delle strutture portuali
10.2 Concessione per la costruzione e gestione di strutture portuali
10.3 Il posto barca e la sua iscrizione catastale
10.4 I contratti d'ormeggio (posto barca)
10.4.1 Contenuto del contratto d'ormeggio
10.4.2 Altri contratti o rapporti relativi al posto barca
10.5 La sub-concessione del posto barca
10.5.1 Sub-concessione e subentro nel contratto di concessione
10.5.2 Conseguenze fiscali di un rapporto sub-concessorio
10.6. Cessione della proprietà superficiaria sul posto barca
10.6.1 Oggetto del diritto di superficie
10.6.2 Il diritto di proprietà superficiaria e la sua cessione
10.6.3 Conseguenze fiscali della cessione della proprietà superficiaria
10.7 Contratto di locazione del posto barca
10.7.1 Vari tipi di locazione e contratti assimilati
10.7.2 Conseguenze fiscali
10.8 Rapporto di tipo societario con godimento del posto barca
10.8.1 Possesso di azioni della società che gestisce il porto
10.8.2 Conseguenze fiscali del godimento del posto barca tramite azioni


10.1 Definizione delle strutture portuali


Gli spazi su cui insistono i porti fanno parte del demanio marittimo, di conseguenza essi non possono essere ceduti a privati se non in concessione e per un periodo limitato di tempo.
Con la concessione demaniale il privato acquisisce il diritto allo sfruttamento, per fini di carattere pubblico, di un determinato spazio del demanio. La costruzione dei porti è un tipico caso in cui l'interesse generale viene realizzato con l'intervento di un soggetto privato che assume l'onere della realizzazione delle opere pubbliche (porto) e della gestione delle stesse per un certo periodo di tempo, in modo da compensare gli oneri sostenuti e, possibilmente, garantire un risultato positivo all'operazione (100).
Occorre anzitutto esaminare le definizioni che riguardano le strutture fisse per l'ormeggio delle unità da diporto.
La legge (101) distingue alcuni tipi di strutture portuali per la nautica da diporto fornendo le seguenti definizioni:
a) porto turistico è il complesso di strutture inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente e precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;
b) approdo turistico è la posizione dei porti polifunzionali destinati a servire la nautica da diporto ed il diportista nautico anche mediante l'apprestamento di servizi complementari;
c) punti di ormeggio sono le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture che non comportano impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.
I porti turistici sono pertanto strutture portuali dedicate specificamente alla nautica da diporto con particolari impianti necessari alla fornitura di servizi ad essa complementari.
Per quanto riguarda gli approdi turistici va considerata in particolare la situazione esistente nei principali porti italiani.
Trattandosi di porti polifunzionali, essi hanno normalmente una parte predisposta per l'approdo di unità da diporto. I principali porti italiani sono gestiti da Autorità Portuali (102), enti pubblici senza scopo di lucro e dotati di personalità giuridica che hanno, tra i loro scopi istituzionali, la gestione e l'organizzazione di beni e servizi nel rispettivo ambito portuale.
Per quanto infine riguarda i punti di ormeggio essi comprendono le strutture di minore portata con le attrezzature minime indispensabili per ormeggio e alaggio di piccole imbarcazioni.


10.2 Concessione per la costruzione e gestione di strutture portuali


Occorre brevemente accennare al rapporto di concessione amministrativa che si instaura tra il Demanio marittimo ed il concessionario, il più delle volte anche gestore delle strutture portuali per il diporto, in quanto esso può influenzare il sottostante rapporto tra gestore e diportista relativo all'utilizzo di uno specifico posto barca.
L'assetto dei diritti che scaturiscono dal rapporto concessorio va individuato in relazione al contenuto specifico del disciplinare di concessione. In particolare sono state individuate due distinte posizioni:
l'assegnazione di un diritto di tipo obbligatorio sui beni ricevuti in concessione (il contenuto del diritto derivante dalla concessione è in tal caso assimilabile a quello del contratto di locazione);
la costituzione di un diritto reale di superficie sui beni costruiti a seguito della concessione (diritto temporaneo, in quanto al termine della concessione i beni divengono proprietà del Demanio).
Rientrano, in genere, nel primo caso le concessioni che non richiedono la costruzione di immobili (ad esempio concessioni di arenili senza strutture) ovvero che riguardano strutture già esistenti.
Rientrano, in genere, nel secondo caso le concessioni che prevedono la realizzazione, da parte del concessionario, di opere sull'area demaniale costituenti strutture portuali in senso stretto ovvero altri fabbricati per servizi complementari.
Può pertanto affermarsi che la disciplina della concessione di aree del demanio marittimo per la costruzione o la ristrutturazione di un porto turistico comporta, generalmente, la costituzione di un diritto di superficie, salvo che non sia esplicitamente disposto diversamente nell'atto concessorio (103).
Se a seguito della costruzione delle opere portuali, si è venuta a costituire una proprietà superficiaria, non vi è dubbio che questa possa essere oggetto di atti di disposizione nei confronti di terzi. Il diportista può pertanto acquistare a sua volta il diritto di superficie su parte delle opere portuali e potrà disporne anche attraverso contratti di leasing.
È chiaro che il rapporto contrattuale tra concessionario e diportista non può trasferire diritti e facoltà non ricompresi nel rapporto concessorio originario. Così, ad esempio, la durata del contratto per l'utilizzo di un posto barca non può eccedere quello della durata della concessione, né può essere più ampio di quello garantito al concessionario.


10.3 Il posto barca e la sua iscrizione catastale


Nell'ambito delle strutture portuali dobbiamo soffermarci su quella particolare opera a mare costituita dal posto barca.
Questo è costituito da:
a) una porzione di molo, banchina o pontile;
b) attrezzature per l'approdo;
c) eventuali allacciamenti alla luce e all'acqua;
d) uno specchio acqueo antistante tali opere, avente una dimensione precisa e determinata.
In relazione ai posti barca si pone il problema del loro accatastamento. Le costruzioni che caratterizzano le aree portuali (fabbricati, moli, banchine, pontili) sono iscritte a catasto, globalmente, alla categoria D/8 (immobili a destinazione speciale (104)).
L'iscrizione determina l'attribuzione di una rendita, rilevante anche ai fini dell'applicazione delle imposte dirette e dell'ICI.
È evidente che, sia ai fini civilistici che a quelli fiscali, l'accatastamento del singolo posto barca, con attribuzione di rendita catastale autonoma, permetterebbe una sua precisa identificazione, ne faciliterebbe eventuali cessioni e renderebbe più immediata l'identificazione del regime fiscale applicabile ai fini dell'imposizione diretta.
In mancanza dell'accastamento del singolo posto, se viene posta in essere una cessione che interessa il diritto di proprietà superficiaria sul posto barca, si deve procedere ad un apposito frazionamento che evidenzi la particella catastale ricomprendente i beni la cui proprietà superficiaria viene ceduta, nonché lo specchio acqueo antistante. In particolare dovrà essere individuato, all'interno del complesso portuale, il subalterno relativo al singolo punto di ormeggio, attraverso una planimetria allegata all'atto.
Il titolare del diritto di superficie sul posto barca dovrà quindi prendere in considerazione la rendita che può essere:
una frazione della rendita globale attribuita all'intera struttura portuale (in questo caso sarà necessario far riferimento
alla quota millesimale oggetto della cessione, che andrà indicata nell'atto);
nella prospettiva della revisione degli estimi, una rendita autonoma, determinata dal Catasto per il singolo posto barca (subalterno).
La rendita così determinata costituirà elemento essenziale per la determinazione della base imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ICI.
In relazione al contratto con effetti obbligatori il concessionario gestore del porto, è comunque tenuto al pagamento dell'ICI sulla base della rendita globalmente attribuita o attribuibile alla struttura (105).
Se la struttura portuale non fosse fornita di rendita, trattandosi di fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ma posseduti da imprese, se distintamente contabilizzati, la rendita deve essere determinata sulla base del valore iscritto nelle scritture contabili, applicando i coefficienti aggiornati annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (106). È anche possibile che il soggetto passivo d'imposta proponga una rendita al competente ufficio del Territorio, che può modificarla entro i successivi dodici mesi (107).

 

10.4 I contratti d'ormeggio (posto barca)


10.4.1 Contenuto del contratto d'ormeggio


Il negozio giuridico che un diportista può stipulare per ottenere il diritto di ormeggio in un posto barca viene denominato contratto di ormeggio. Occorre tuttavia distinguere l'ipotesi di un contratto per l'utilizzazione temporanea di un posto barca di cui il diportista abbia bisogno per un breve periodo di tempo (ad esempio per una sosta in un certo porto durante una navigazione), da quella di un contratto da cui nasce il diritto all'utilizzo del posto barca stabile, anche di durata pluriennale (normalmente fino al termine del rapporto di concessione del porto turistico).
In entrambi i casi si parla di contratto di ormeggio, tuttavia i contenuti giuridici e le conseguenze fiscali nelle due ipotesi possono essere molto diverse, in particolare in relazione alla complessità che caratterizza il contratto di utilizzo pluriennale, che riassume in sé gli effetti di diverse tipologie contrattuali.
Rientrano, di norma, nel contratto di ormeggio uno o più dei seguenti servizi: l'uso di uno specchio d'acqua per l'approdo, la custodia dell'imbarcazione, il diritto ad usare bitte o anelli d'ormeggio, il diritto ad allacciarsi alle prese d'acqua e di energia elettrica ed, a volte, anche l'intervento di un pilota o "pratico" dell'approdo.
Il contratto di ormeggio può comprendere quindi una serie di prestazioni che sono riconducibili a diversi tipi contrattuali quali la locazione, la somministrazione, la custodia e il contratto d'opera, costituendo peraltro nel suo insieme un contratto atipico, cioè non specificatamente disciplinato dal Codice civile.
Tenuto conto della natura onerosa del contratto, questo insieme di diritti o prestazioni presuppone la spettanza di un corrispettivo per il concessionario gestore.
Il corrispettivo può comprendere una parte relativa all'utilizzo dello specchio acqueo, mentre i corrispettivi per gli altri servizi, che possono variare nel tempo, saranno via via definiti anche in relazione alla quota effettivamente fruita ed alle spese sostenute dal gestore.
Normalmente, vengono stabilite regole di ripartizione delle spese di gestione e manutenzione degli impianti comuni, mentre le altre spese potranno essere ripartite in via forfetaria ovvero in relazione all'effettivo consumo.
È uso comune che la stipula di contratti di ormeggio pluriennali abbia una durata pari al periodo della concessione. In questi casi, può avvenire che il concessionario gestore richieda all'acquirente il pagamento anticipato di tutti i canoni periodici.
L'acquirente con questa modalità acquisisce il diritto d'uso del posto barca per un periodo pluriennale, mentre dovrà
provvedere al pagamento delle somme periodicamente dovute al concessionario gestore quali spese di amministrazione e corrispettivo per i servizi fruiti. Tutti i corrispettivi relativi alle prestazioni proprie di un contratto d'ormeggio sono soggetti all'applicazione dell'IVA con la normale aliquota del 20%.


10.4.2 Altri contratti o rapporti relativi al posto barca


In caso di assegnazione pluriennale di un posto barca altri rapporti contrattuali possono affiancarsi al contratto d'ormeggio inteso come fornitura di alcuno dei servizi sopra elencati.
Vengono esaminate di seguito le fattispecie contrattuali più ricorrenti, da cui derivano diverse conseguenze civili e fiscali:
4 rapporto di sub-concessione;
4 contratto di cessione della proprietà superficiaria;
4 contratto di tipo obbligatorio (locazione);
4 rapporto di tipo societario.


10.5 La sub-concessione del posto barca
10.5.1 Sub-concessione e subentro nel contratto di concessione


La sub-concessione del posto barca, come pure il subentro parziale nel contratto di concessione, presentano la stessa sostanza giuridica del contratto di concessione intercorrente tra Demanio marittimo e concessionario.
Sono tuttavia fattispecie assai rare nell'ambito dei porti turistici in quanto normalmente i contratti di concessione non permettono al concessionario gestore di porti turistici né di concedere sub-concessione a terzi né di fare subentrare terzi nel rapporto di concessione (108).
Quando viceversa si tratta di approdi turistici presso i porti italiani polifunzionali gestiti da un'Autorità Portuale il posto barca può essere oggetto di un rapporto di tipo concessorio.
Con una recente sentenza il Consiglio di Stato (109), respingendo la tesi precedentemente sostenuta dall'Agenzia delle Entrate (110), ha chiarito che la gestione e organizzazione dei beni e servizi nell'ambito portuale da parte della Autorità Portuale ha una connotazione pubblicistica e non costituisce esercizio di attività commerciale.


10.5.2 Conseguenze fiscali di un rapporto sub-concessorio


Da un punto di vista fiscale nelle fattispecie suddette si applica lo stesso trattamento fiscale previsto per l'atto di concessione tra Demanio marittimo e concessionario qualora il concessionario assuma la natura di parte pubblica in un rapporto di carattere pubblicistico. In tal caso infatti viene a mancare il presupposto soggettivo per l'applicazione dell'IVA (111) e torna invece applicabile l'imposta di registro che prevede per le concessioni demaniali e per le relative cessioni un imposta proporzionale con l'aliquota del 2 per cento sul valore del corrispettivo pattuito (112).
Qualora viceversa il concessionario gestore del porto agisca nell'esercizio d'impresa, cioè in un ambito privatistico, le concessioni o sub-concessioni di cui trattasi sono soggette regolarmente ad IVA e costituiscono componenti rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte dirette (113).
In particolare per quanto riguarda le Autorità Portuali, poiché l'attività di servizi resi nell'ambito portuale non costituisce esercizio di attività commerciali, i corrispettivi percepiti non sono soggetti ad IVA né costituiscono componenti positivi di reddito ai fini dell'imposizione diretta (114).


10.6. Cessione della proprietà superficiaria sul posto barca
10.6.1 Oggetto del diritto di superficie


Molto frequentemente nello stesso atto di concessione intercorrente tra Demanio marittimo e concessionario gestore di un porto turistico viene esplicitamente concesso un diritto di superficie. Altre volte tale diritto non è menzionato esplicitamente ma lo si desume dal contenuto dell'atto concessorio.
Il diritto di superficie consiste nel diritto concesso dal proprietario del suolo (in questo caso il Demanio marittimo) al superficiario (in questo caso il concessionario gestore del porto) di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione di cui quest'ultimo diviene proprietario (in questo caso il porto o l'approdo o l'ormeggio turistico (115). Se la costituzione del diritto è fatta per un tempo determinato, allo scadere del termine il diritto di superficie si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione.
Una volta che l'opera sia stata realizzata, il concessionario è in realtà titolare di due diritti: il diritto reale di superficie in senso stretto risultante dall'atto concessorio e il diritto reale sull'opera edificata del quale il primo costituisce necessario presupposto.


10.6.2 Il diritto di proprietà superficiaria e la sua cessione


Se dunque la proprietà dell'opera sorge in capo al soggetto titolare del diritto di superficie, questi potrà liberamente disporne a favore di terzi, a meno che tale possibilità non sia espressamente esclusa dal titolo costitutivo del diritto di superficie (in questo caso, normalmente, l'atto concessorio).
In particolare il titolare del diritto di superficie potrà cedere le opere costruite sull'area oggetto di tale diritto, darle in locazione, in comodato o farle oggetto di qualsiasi altro atto di disposizione sulla base di contratti tipici o atipici.
A sua volta l'acquirente può cedere ad altri le opere stesse oppure concludere altri tipi di contratto.
Gli unici limiti a tale ampia facoltà di disposizione di beni possono trovarsi nell'atto concessorio che costituisce l'originario titolo costitutivo del diritto di superficie.
In esso infatti possono essere poste limitazioni in merito alla disponibilità delle opere da costruirsi sull'area, la quale rimane sempre di proprietà dell'originario soggetto concedente.
Naturalmente il concessionario, titolare del diritto di proprietà superficiaria potrà a sua volta porre al suo avente causa limitazioni ulteriori non contenute nell'atto di costituzione del diritto di superficie.
Il posto barca costruito nell'ambito di un porto turistico costituisce certamente una proprietà superficiaria. Essa può interessare una parte del molo, della banchina o del pontile riservati per l'ormeggio, le attrezzature relative (allacci all'elettricità e all'acqua) oltre all'antistante specchio acqueo, entro ben precise misure.
Il tutto, come si è detto, dovrà risultare da un apposito frazionamento che evidenzi la particella catastale ricomprendente i beni la cui proprietà superficiaria viene ceduta nonché lo specchio acqueo antistante (116).
Il contratto di cessione della proprietà superficiaria di un posto barca, determinando la cessione di un diritto reale, deve essere stipulata mediante un rogito notarile (117).


10.6.3 Conseguenze fiscali della cessione della proprietà superficiaria


Da un punto di vista fiscale, agli effetti dell'IVA va anzitutto verificata l'esistenza del presupposto soggettivo di tale imposta (118), cioè se il concessionario gestore del porto agisca nell'esercizio di impresa ovvero se il proprietario del diritto della proprietà superficiaria del posto barca sia un privato. Il presupposto territoriale comunque sussiste in quanto si assume che il posto barca si trovi in Italia.
Come già indicato in precedenza, se il venditore agisce nell'esercizio d'impresa si applica l'IVA con l'aliquota normale del 20%. Inoltre dovendosi registrare l'atto notarile di trasferimento si applica anche l'imposta di registro a tassa fissa, attualmente nella misura di Euro 129,11. Se viceversa il venditore della proprietà superficiaria è un privato, si applicherà l'imposta di registro proporzionale del 2% (119) .
Va tenuto presente che il proprietario superficiario può disporre del posto barca anche con forme contrattuali diverse dalla cessione, quale la locazione, che viene approfondita nel prossimo paragrafo.

 

10.7 Contratto di locazione del posto barca


10.7.1 Vari tipi di locazione e contratti assimilati


Nell'atto di concessione tra Demanio marittimo ed il concessionario può configurarsi anziché un diritto reale di superficie, un contratto di tipo obbligatorio avente un contenuto assimilabile a quello della locazione.
In tal caso non si configura ovviamente alcuna proprietà superficiaria, rimanendo invece la piena proprietà delle opere portuali al Demanio marittimo.
Conseguentemente il concessionario non potrà a sua volta trasferire la proprietà superficiaria a terzi. L'utilizzo di tale contratto può, ad esempio, verificarsi quando, al termine del periodo di concessione, la proprietà del porto turistico torna al Demanio marittimo che può decidere di affittarlo ad un nuovo concessionario.
In questo caso il nuovo concessionario, se a ciò autorizzato, può soltanto sub-locare i posti barca a terzi.
Un'altra fattispecie è quella di un concessionario gestore del porto turistico che, pur avendo la proprietà superficiaria dei posti barca, anziché cederli si limiti a darli in affitto a terzi.
10.7.2 Conseguenze fiscali
Ai fini delle imposte indirette, il rapporto concessorio con il quale il Demanio marittimo concede al gestore del porto diritti di tipo obbligatorio assimilabili alla locazione va assoggettato ad imposta di registro nella misura del 2%.
Qualora invece il contratto di locazione intercorra tra il gestore del porto che agisce nell'esercizio di un'impresa ed un diportista privato torna applicabile l'IVA con l'aliquota normale del 20%.
Se viceversa è un privato che affitta il suo posto barca si applica la stessa imposta di registro con l'aliquota del 2% sopra indicata (120).
Ai fini delle imposte dirette vanno distinti due casi:
4 Locazione concessa da parte del titolare del diritto di superficie. Si applicheranno le normali regole di tassazione dei redditi da fabbricati tenendo conto della rendita catastale eventualmente assegnata al posto barca o ad esso riferibile (121).
4 Locazione da parte del titolare di diritto di utilizzo di tipo obbligatorio. In questo caso il canone percepito costituirà un reddito diverso, ai sensi dell'art. 81 del Testo Unico delle Imposte Dirette.


10.8 Rapporto di tipo societario con godimento del posto barca
10.8.1 Possesso di azioni della società che gestisce il porto


L'utilizzazione del posto barca può essere collegata al possesso di titoli azionari emessi dalla società concessionaria che ha assunto la gestione del porto turistico.
In questa ipotesi non viene a configurarsi né un contratto d'ormeggio né alcuno degli altri contratti sopra citati. Il titolo in forza del quale il socio fruisce del posto barca assegnatogli non è un contratto di scambio bensì è lo stesso contratto di società.
Si realizza uno schema per molti aspetti analogo a quello della cosiddetta multiproprietà azionaria, caratterizzata dall'attribuzione in favore dei singoli soci del diritto di utilizzare, per una determinata frazione temporale, beni di cui la società resta proprietaria a tutti gli effetti (122).
In questo caso il socio non si limita a partecipare allo svolgimento dell'attività sociale, ma assume anche il ruolo di destinatario dei beni e dei servizi alla cui offerta è finalizzato l'esercizio dell'attività sociale. Appunto per questo, in tale ipotesi, la sua posizione si arricchisce di contenuti (come, ad esempio, il diritto di poter utilizzare beni appartenenti al patrimonio sociale e l'obbligo di provvedere al versamento di somme di denaro ulteriori in aggiunta a quelle oggetto di conferimento) estranei alla disciplina delle normali società commerciali, nelle quali il ruolo del socio è solo quello di partecipante all'impresa sociale (123).
La nuova legge sulla nautica da diporto dedica una specifica norma a questi titoli rappresentativi del capitale di società concessionarie di porti o approdi turistici (124).
La norma dispone che le azioni emesse da questi soggetti, le quali attribuiscano il diritto all'utilizzo di posti di ormeggio presso tali strutture, non costituiscono strumento finanziario in base alle disposizioni di legge sulla raccolta del risparmio (125). In particolare l'offerta di tali azioni al pubblico non costituisce una sollecitazione all'investimento, soggetta alle regole di pubblicità previste dal Testo Unico delle disposizioni in materia in Intermediazione Finanziaria.
Questa norma è volta a promuovere l'utilizzo di questa forma di cartolarizzazione dei posti barca, tenuto conto che la mancata inclusione nel novero degli strumenti finanziari semplifica notevolmente la procedura di collocamento per parte della società emittente.


10.8.2 Conseguenze fiscali del godimento del posto barca tramite azioni


Il passaggio del diritto di disporre del posto barca sarà realizzato, in questo caso, attraverso il passaggio di proprietà delle azioni corrispondenti. Dal punto di vista dell'imposizione diretta la cessione di azioni può dare luogo all'emersione di un reddito in termini di plusvalenza tra costo d'acquisto e corrispettivo della cessione (126).
Dal punto di vista dell'IVA la cessione delle azioni costituisce un'operazione esente da IVA (127). Sarà infine dovuta la tassa sui contratti di borsa in relazione al trasferimento del certificato azionario.
Le società che gestiscono porti turistici possono essere considerate società di comodo ai fini IVA analogamente a quanto già visto a proposito delle società cui sono intestate unità da diporto (128). In particolare non è considerata attività commerciale il possesso e la gestione da parte di una società o altro ente di complessi sportivi o ricreativi, compresi quelli destinati all'ormeggio, al ricovero e al servizio di un'unità da diporto, qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o verso un corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento personale o familiare dei beni e degli impianti suddetti.
Ciò comporta per la società di gestione del porto l'impossibilità di detrarre l'IVA corrisposta ai fornitori in relazione all'attività di carattere non commerciale.
Le prestazioni rese nei confronti dei soci, e quindi anche l'uso del posto barca, non costituiscono operazioni soggette ad IVA soltanto se rientranti nel contenuto patrimoniale delle azioni e se il corrispettivo sia inferiore al loro valore normale.
Naturalmente se la stessa società effettua anche un'attività commerciale con operazioni imponibili ad IVA per questa parte l'imposta è applicabile regolarmente.
I soggetti nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni citate che svolgano anche un'attività commerciale assumono la qualifica di soggetti passivi d'imposta parziali. Tale qualificazione soggettiva, ai fini della detrazione, comporta che il diritto alla deduzione dell'IVA può essere esercitato limitatamente all'IVA assolta sugli acquisti di beni e di servizi destinati ad essere utilizzati per altre attività commerciali secondo i criteri stabiliti dal Ministero delle Finanze (129).
Tra i servizi portuali soggetti ad IVA rientrano, oltre a quelli resi dalla società nei confronti di terzi, anche quelli resi nei confronti dei soci per un corrispettivo che non sia inferiore al valore normale (130).
La disponibilità del posto barca da parte del socio della società in esame non dà luogo a reddito imponibile ai fini dell'imposizione diretta, salvo il caso di attribuzione del diritto d'uso a terzi verso corrispettivo, nel qual caso si determina per il socio un reddito diverso, da inserire come tale nella dichiarazione dei redditi (131).